Scade il 29 novembre 2011 il termine ultimo secondo il quale tutte le società (di persone e di capitali già costituite alla data del 29 novembre 2008) devono comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (la norma sembra non escludere anche le società fallite e in liquidazione).
Tale comunicazione può essere effettuata:
- tramite la procedura Comunica (trasmissione modello S2);
- oppure a mezzo della nuova procedura semplificata messa in campo da «Infocamere» che permette di effettuare la comunicazione della Pec in maniera semplice attraverso il sito Web al seguente indirizzo: http://pec-registroimprese.infocamere.it/ (è inoltre possibile controllare se la società risulta essere già in possesso di un indirizzo di posta certificata).
In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo, l'articolo 2630 del codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro.
Lo scopo è quello di vedere nello sviluppo della telematica, lo strumento ideale per ridurre i costi amministrativi e permettere di comunicare attraverso la Pec con le amministrazioni pubbliche (la Pec è infatti equiparata alla notifica di una raccomandata).
Vi è da dire che le società di nuova costituzione sono già obbligate alla comunicazione della Pec dalla normativa in vigore (dl 185-2008) al momento dell'iscrizione presso il Registro delle imprese (restano invece escluse dall'obbligo le imprese individuali e le altre imprese che non si considerano società).
La Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata non è soggetta a bollo e a diritti di segreteria.
fonte:professionisti.it
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